Imposta di Soggiorno
L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Chianni con deliberazione di C.C. n. 8 del 19.3.2018, in vigore dal 1 aprile 2018.
L’imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.
REGOLAMENTO Imposta di Soggiorno (ALLEGATO A)
TARIFFE GIORNALIERE Imposta di Soggiorno
€ 1,00 a persona e a pernottamento, per i primi cinque giorni, dal 1 aprile al 31 ottobre
SCADENZE VERSAMENTO Imposta di soggiorno
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di Imposta con le seguenti scadenze:
- entro il 15 giugno per le riscossioni dal 1 aprile al 31 maggio;
- entro il 15 settembre per le riscossioni dal 1 giugno al 31 agosto;
- entro il 15 novembre per le riscossioni dal 1 settembre al 31 ottobre.
MODALITÀ DI PAGAMENTO Imposta di soggiorno
I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico alla Tesoreria comunale del Comune di Chianni, Cassa di Risparmio di Volterra spa, di cui si forniscono le seguenti coordinate:
IT 55 T 06370 70990 000000000005
COMUNICAZIONE DELLE PRESENZE
A partire dal 1° Gennaio 2022, è stata introdotta la comunicazione periodica delle presenze di coloro che hanno pernottato.
Il gestore della struttura deve dichiarare al Comune il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell’imposta e quelli soggetti ad esenzione), allegando, nel caso abbiano soggiornato soggetti rientranti nelle categorie per le quali è prevista l’esenzione, anche le dichiarazioni rilasciate.
Le scadenze della presentazione della comunicazione periodica sono:
- entro il 15 giugno per i pernottamenti dal 1 aprile al 31 maggio;
- entro il 15 settembre per i pernottamenti dal 1 giugno al 31 agosto;
- entro il 15 novembre per i pernottamenti dal 1 settembre al 31 ottobre.
La comunicazione va presentata anche se negativa.
La comunicazione va presentata al Comune di Chianni all’indirizzo PEC comune.chianni@postacert.toscana.it dal proprio indirizzo PEC oppure presentata, a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune.
In allegato è possibiler scaricare:
- comunicazione periodica (ALLEGATO B);
- dichiarazione per esenzione (ALLEGATO C).
DICHIARAZIONE ANNUALE: scadenza 30 GIUGNO di ogni anno
Dal 30 maggio 2022 è possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”. I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili.
Dal 7 giugno 2022 inoltre, è pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.
La dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate dovrà essere inviata anche al Comune di Chianni, in formato PDF, entro il medesimo 30 giugno all’indirizzo
comune.chianni@postacert.toscana.it oppure, a mano, presso all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura.
In allegato è possibile scaricare le istruzioni (ALLEGATO D) e il modello (ALLEGATO E)
CHI PAGA L’IMPOSTA?
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica, così come per i nuclei familiari ed in genere per ogni camera e/o appartamento.
CHI E’ ESENTE?
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- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Chianni;
- i minori fino al compimento dei 12 anni di età;
- le persone disabili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie-assistenziali del Comune di Chianni e dei Comuni confinanti;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l’esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Chianni;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
- i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o per motivi di studio
- gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.
L’applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.
L’applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00. Copia della dichiarazione è consegnata dal gestore al Comune Chianni con la dichiarazione periodica.
SANZIONI
Le violazioni al regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, e 17 del D. Lgs. 472/97.
Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione periodica al Comune, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
- di € 200,00 in caso di omessa presentazione;
- di € 50,00 in caso di tardiva presentazione (entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, altrimenti s’intende “omessa presentazione”);
- di € 100,00 in caso di infedele dichiarazione.
Per l’omessa o infedele dichiarazione annuale si applica la sanzione del 100% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 50,00. La sanzione è ridotta ad un terzo, e comunque sempre con un minimo di € 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l’atto di irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell’imposta.
Per la violazione all’obbligo di informazione (cartello ed informazione) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
Per la mancata esibizione della documentazione di cui all’art. 8, comma 4, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di € 100,00, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..
Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili